Pacchetto multi garanzie

Pacchetto Multigaranzie Aggiuntive RCA

1. R.C. dei trasportati
La garanzia copre i rischi della responsabilità civile personale autonoma dei trasportati verso terzi per i fatti connessi con la circolazione del veicolo identificato in polizza e non compresi nelle previsioni dell’assicurazione obbligatoria.
L’assicurazione è prestata nei limiti dei massimali previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile.
2. Spese per dissequestro
La garanzia prevede il pagamento delle spese relative alla procedura di dissequestro, sino al limite di Euro 200 purché instaurata e seguita da legali di fiducia della Compagnia Assicurativa, in caso di forzata sosta del veicolo identificato in polizza a seguito di sequestro penale conseguente ad un sinistro dal quale siano derivate la morte o lesioni personali. L’assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana.
3. Conseguimento idoneità alla guida
La garanzia prevede la copertura dell’assicurazione di Responsabilità Civile anche quando alla guida del veicolo assicurato si trovi persona che abbia superato con esito favorevole l’esame teorico e pratico di idoneità alla guida presso l’Ispettorato della Motorizzazione e che risulti in attesa del materiale rilascio della patente di guida che consenta di condurre il veicolo assicurato.
Resta comunque inteso che il Conducente è tenuto a fornire la documentazione relativa al superamento degli esami; qualora la patente non venisse rilasciata, la Compagnia Assicurativa, indipendentemente dalle ragioni del mancato rilascio, eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero integrale delle somme pagate a titolo di risarcimento.
4. Danni da inquinamento
La garanzia prevede il risarcimento dei danni prodotti a terzi da fuoriuscita, per rottura accidentale del veicolo assicurato, dei fluidi necessari al suo funzionamento. Tale garanzia è prestata esclusivamente quando il veicolo non è in circolazione (stazionante su area privata), con il limite di Euro 30.000 per sinistro e per anno assicurativo.
5. Spese per ottenere la revoca del ritiro della patente
La garanzia prevede il rimborso all’Assicurato, sino alla concorrenza di Euro 200 per evento, conducente del veicolo descritto in polizza, delle spese giudiziali e stragiudiziali relative alla procedura per ottenere la revoca del provvedimento di ritiro della patente di guida, ai sensi di Legge, in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti di circolazione che siano avvenuti durante il periodo di validità dell’assicurazione e abbiano provocato la morte o lesioni personali gravissime o gravi ed in ogni altro caso di investimento di persona, sempre che l’Assicurato venga prosciolto o assolto da eventuale imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso.
6. Ricorso terzi da incendio
La garanzia prevede il rimborso delle somme che il proprietario sia tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile per danni provocati a terzi dall’incendio, scoppio, esplosione del veicolo compreso il carburante contenuto nel serbatoio dello stesso e destinato al suo funzionamento.
La garanzia opera per i danni non derivanti dalla circolazione del veicolo assicurato, con il limite di Euro 150.000 per evento. L’assicurazione non comprende i danni:
– alle cose in uso, custodia, possesso dell’Assicurato, ad eccezione del locale da lui condotto in locazione ed adibito ad autorimessa del veicolo assicurato;
– cose di persone non considerate “terzi” ai sensi della Legge;
– da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, salvo quanto previsto al precedente punto “Danni da inquinamento”.
7. Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati su autocarri, veicoli speciali e autovetture
A parziale deroga delle CGA, la Compagnia Assicurativa rinuncia all’azione di rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate su autocarri, veicoli speciali e autovetture purché il trasporto sia effettuato rispettando il numero dei trasportati e la destinazione d’uso indicati sulla carta di circolazione.
8. Rinuncia alla rivalsa se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta
A parziale deroga delle CGA, la Compagnia Assicurativa rinuncia all’azione di rivalsa nel caso di sinistro causato da Conducente in possesso di patente scaduta da non oltre un anno, purché successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti, e comunque idonea a condurre veicoli della medesima categoria di quello coinvolto nel sinistro.
Fa eccezione il caso in cui il mancato rinnovo sia imputabile alle conseguenze subite dal conducente nel sinistro.
9. Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza
A parziale deroga delle CGA, la Compagnia Assicurativa rinuncia al diritto di rivalsa che le compete nel caso di guida da parte di persona in stato di ebbrezza.
10. Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
Valida solo per veicoli intestati a Società – la Compagnia Assicurativa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo proprietario del veicolo, o del locatario nel caso di leasing qualora, al momento del sinistro, il conducente sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, a condizione che il proprietario del veicolo, o del locatario nel caso di leasing, non fosse a conoscenza dello stato di tossicodipendenza del conducente al momento dell’affidamento del veicolo.
11. Rinuncia alla rivalsa per cinture di sicurezza non allacciate
A parziale deroga delle CGA, la Compagnia Assicurativa rinuncia al diritto di rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate nel caso in cui non abbiano le cinture di sicurezza allacciate, ferma la facoltà della Compagnia Assicurativa di risarcire il danno in proporzione
12. Estensione periodo di mora a 30 giorni
Relativamente alla sola garanzia RCA il contratto si considera in vigore fino alle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza o fino alla stipula di eventuale contratto con altra Compagnia di Assicurazione (qualora la stipula avvenga entro il predetto periodo di trenta giorni).